FISCO
 
Conversione da rendita vitalizia a rendita a tempo determinato
In caso di legato con onere, il beneficiario si presume a sua volta legatario. Di conseguenza, è tenuto a indicare nella dichiarazione di successione la rendita derivante dall’onere imposto al legatario che gli perviene tramite testamento. Qualora le parti abbiano stabilito sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento della rendita, quest’ultima dovrà essere considerata una “rendita a tempo determinato” con determinazione della base imponibile assumendo il valore attuale dell’annualità della rendita.
Il caso
A seguito dell’apertura della successione l’istante è stata nominata unica erede della farmacia del defunto marito, mentre il dipendente del de cuius è stato nominato legatario. Oggetto del legato è la suddetta farmacia, il cui valore è stato definito dal legatario e dall’erede al momento dell’apertura della successione. Detto legato è gravato da un onere consistente nel pagamento, a favore dell’istante/erede, di una rendita vitalizia con cadenza annuale. Tramite interpello, sono richiesti chiarimenti in ordine alla determinazione della base imponibile della rendita.
Le indicazioni dell’AE
La rendita derivante dall’onere imposto al legatario non realizza una rendita vitalizia (come previsto nel testamento) ma piuttosto una rendita a tempo determinato, essendo stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento. Ai fini del calcolo del valore della rendita non è applicabile la disposizione che impone di determinare la base imponibile delle rendite perpetue o a tempo indeterminato assumendo il ventuplo dell’annualità (art. 17 lett. a) TUS), ma trova applicazione quanto previsto in relazione alle rendite a tempo determinato, assumendo il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse (nel 2020, anno di apertura della successione, pari allo 0,05% e nel 2021 pari allo 0,01%) e non superiore al ventuplo – attualmente 2.000 volte – della stessa (art. 17 lett. b) TUS).
Tale valore concorre, assieme agli altri valori dei beni compresi nell’attivo ereditario devoluti a favore dell’istante, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro, con applicazione dell’aliquota dell’imposta sulle successioni pari al 4%, trattandosi di beni devoluti a favore del coniuge (art. 2 c. 48 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006).
Risp. AE 20 gennaio 2021 n. 51
art. 17 lett. a) TUS
art. 2 c. 48 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006

Stabile organizzazione italiana e obblighi IVA
La stabile organizzazione italiana di una società non residente è debitrice d’imposta quando vi sia un intervento diretto – nell’operazione di acquisto – da parte della stabile medesima, utilizzando i propri mezzi umani e tecnici. In particolare si qualifica come soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
Quando, come nel caso prospettato, la S.O. italiana assume un ruolo attivo durante la realizzazione della cessione continuativa del gas (comprendente l'”asset management”, il dispacciamento e controllo della tratta italiana, il “procurement” nonché la gestione diretta del flusso della fornitura, interfacciandosi direttamente con il fornitore estero) si presume che abbia partecipato attivamente all’acquisto, effettuato in Italia. 
Questo aspetto si somma al fatto che la stabile organizzazione italiana è l’effettivo destinatario e utilizzatore del gas, tanto da determinare la territorialità IVA della fornitura: diventa così debitore d’imposta, assolvendo l’imposta mediante il reverse charge (art. 17 c. 2 DPR 633/72). Chiarimento analogo era stato fornito dalla prassi con la Risp. AE 25 giugno 2020 n. 193.
Risp. AE 20 gennaio 2021 n. 52
art. 17 c. 2 DPR 633/72
Risp. AE 25 giugno 2020 n. 193

Tobin tax: limiti all’esenzione nelle operazioni di ristrutturazione
L’imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) non si applica ai trasferimenti di proprietà degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di ristrutturazione (art. 15 c. 1 lett. g) DM 21 febbraio 2013). Ai fini della non applicazione, per poter definire un’operazione di ristrutturazione le quote sociali conferite devono rappresentare la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali (art. 4 c. 1 lett. b Dir. 2008/7/CE). L’oggetto dell’operazione di conferimento, quindi, deve essere un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire – o integrare – il controllo sulla società. Questo a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto dante causa.
Nel caso preso in analisi dall’AE, ove l’aumento di capitale viene interamente sottoscritto dal socio unico mediante conferimento di titoli azionari di un’altra società che rappresentano il 34,504% del capitale sociale della stessa, la circostanza non è verificata in quanto la conferitaria acquisisce solo una parte non maggioritaria del capitale sociale dell’altra società. Si tratta, infatti, di una quota di partecipazione che non consente di far conseguire alla conferitaria la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali così come richiesto dalla normativa comunitaria. L’operazione di conferimento prospettata sconta quindi l’ordinaria imposizione prevista dalla tobin tax: aliquota dello 0,2% sul valore della transazione per i trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (art. 1 c. 491 L. 228/2012).
Risp. AE 21 gennaio 2021 n. 54
art. 15 c. 1 lett. g) DM 21 febbraio 2013
art. 4 c. 1 lett. b Dir. 2008/7/CE
art. 1 c. 491 L. 228/2012
 
Appalti: IVA ordinaria per le prestazioni di progettazione autonome
Nell’ambito dei contratti di appalto, le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera (n. 127-septies), Tab. A, Parte Terza, All. DPR 633/72). In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’imposta in base all’aliquota ordinaria del 22%.
In sostanza, i servizi descritti nella fattispecie – progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza – non sono assoggettabili ad aliquota IVA ridotta, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un unico contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta (cfr. in tema di progettazione di reti fognarie, Ris. Min. 24 dicembre 1999 n. 168; in tema di costruzione di manufatti, Ris. AE 18 febbraio 2008 n. 52/E).
Risp. AE 21 gennaio 2021 n. 53
n. 127-septies) Tab. A Parte Terza All. DPR 633/72
Ris. Min. 24 dicembre 1999 n. 168
Ris. AE 18 febbraio 2008 n. 52/E

Certificazione dei contratti di appalto in caso di consorzi e società consorziate
L’INL ha fornito chiarimenti riguardo al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate e, in particolare, rispetto alla possibilità di estendere la certificazione (art. 84 D.Lgs. 276/2003) a tali società, effettive esecutrici del contratto di appalto, anche se non l’hanno richiesta.
La commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari (art. 29 c. 1 D.Lgs. 276/2003).
La natura e le caratteristiche dell’appalto devono essere valutate in concreto, tanto più in quei casi in cui si tratti di c.d. appalti labour intensive, nei quali potrebbe mancare l’apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell’appaltatore.
Come già evidenziato in precedenza dal Ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 11 febbraio 2011 n. 5), l’indagine dell’organo certificatore – sia in caso di richiesta certificazione in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – ha maggiore efficacia quando la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti (art. 29 c. 1 D.Lgs. 276/2003) viene effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti.
L’Istituto, fatte queste premesse e acquisito il parere del Ministero del Lavoro (Nota 20 gennaio 2021 n. 504), ritiene che, nel caso oggetto di chiarimento, l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione, debba coinvolgere non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate (anche se non hanno presentato la relativa istanza) già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produce i suoi effetti.
La certificazione del contratto di appalto, quindi, non può produrre effetti nei confronti di:
– imprese che, dopo l’avvenuta certificazione, aderiscano al consorzio in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto;
– imprese già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, ma non individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso, che intervengano in corso d’opera.
Rispetto a tali imprese, infatti, la Commissione non ha effettuato le necessarie verifiche.
Infine, l’INL ricorda che le questioni affrontate presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate, in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.
Nota INL 21 gennaio 2021 n. 97
art. 84 D.Lgs. 276/2003
art. 29 c. 1 D.Lgs. 276/2003
Circ. Min. Lav. 11 febbraio 2011 n. 5
Nota 20 gennaio 2021 n. 504

Bonus acqua potabile
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 spetta un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per:
a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290;
b) il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Per le persone fisiche, il limite massimo di spesa è di € 1.000 per ciascun immobile; per imprese e professionisti e gli enti non commerciali, è di € 5.000 per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
I criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito saranno stabiliti con provvedimento AE.
Per effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, i beneficiari devono trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
Art. 1 c. 1087-1089 L. 178/2020

Spese sanitarie: invii al Sistema TS fino all’8 febbraio
Il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2020 è rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021. La proroga, concessa a causa di problemi tecnici del sistema di invio nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021, è riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.
Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, secondo le nuove scadenze:

  • fino all’8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio) si potrà esercitare l’opposizione con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’AE;
  • dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), si potrà esercitare l’opposizione in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, viene spostato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021 il termine entro il quale il Sistema TS mette a disposizione dell’AE i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi, utili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Provv. AE 22 gennaio-2021 n. 20765
 
Istanze di rimborso da ritenute dirette: dies a quo del termine decadenziale
Il criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso ex art. 38 DPR 602/73 è rappresentato dall’esistenza, o meno, dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato (cfr. Ris. AE 2 dicembre 2008 n. 459/E).
Il termine di quarantotto mesi previsto dall’art. 37 DPR 602/73 decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto laddove gli stessi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. In tali ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se deve assolvere il debito d’imposta e in quale misura.
Il Fisco ha ricordato che il termine decadenziale non può invece ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti, rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale. Si tratta, in tali ipotesi, di pagamenti che presentano un qualche carattere di provvisorietà e ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo pagamento (o in quella medesima misura) in via definitiva. 
In queste situazioni, quindi, il versamento è da considerarsi dovuto (e in quella misura) al momento della sua effettuazione, e solo in seguito è possibile verificare l’inesistenza (totale o parziale) dell’obbligo tributario sotteso; perciò, non apparirebbe concettualmente ammissibile far decorrere il termine di decadenza dalla data del versamento medesimo, cioè da un momento in cui l’istanza di rimborso non sarebbe stata ancora proponibile.
Risp. AE 22 gennaio 2021 n. 55 ex art. 38 DPR 602/73
Ris. AE 2 dicembre 2008 n. 459/E
art. 37 DPR 602/73

On-line il sito istituzionale dedicato al Superbonus
All’indirizzo http://www.governo.it/superbonus è consultabile il nuovo sito dedicato al Superbonus, la detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Il nuovo portale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione:

  • ospita una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea;
  • offre la possibilità di inviare i propri quesiti sull’agevolazione tramite apposito canale;
  • raccoglie la Guida e tutti i documenti relativi al Superbonus;
  • illustra i benefici riconosciuti ai cittadini e alle imprese.

Stress lavoro-correlato: online la nuova piattaforma
Disponibile la nuova versione della piattaforma INAIL per la valutazione e la gestione del rischio stress lavoro-correlato (D. Lgs. 81/08).
A cosa serve?
La piattaforma è stata predisposta con il duplice obiettivo di:

  • offrire alle aziende un ambiente di lavoro virtuale, sia per l’utilizzo degli strumenti di valutazione del rischio, sia per l’elaborazione dei dati (con il supporto di software online), oltre che per la stesura dei relativi report;
  • permettere la raccolta sistematica di dati strutturati, utili sia per il monitoraggio che per lo sviluppo e l’integrazione degli strumenti sulla base delle evidenze di ricerca.

Chi può accedere?
Possono accedere alla piattaforma:

  • il Datore di Lavoro e/o un suo delegato;
  • soggetti terzi abilitati come “Incaricati stress lavoro-correlato” dal Datore di Lavoro.

Come si accede?
Per l’accesso alla piattaforma sono necessarie le credenziali dispositive INAIL, da inserire alla pagina: https://gestioneaccessi.inail.it.
Per informazioni tecniche o metodologiche inerenti l’utilizzo della nuova piattaforma, è possibile inviare una richiesta di assistenza tramite il servizio “INAIL risponde”.
Avviso INAIL 22 gennaio-2021
D. Lgs. 81/08

ADEMPIMENTI

Fondo Salvaguardia Imprese: domande a partire dal 2 febbraio 
Parte la misura Fondo Salvaguardia Imprese, gestita da Invitalia e istituita dal Decreto Rilancio con una dotazione di 300 milioni euro (art. 43 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Infatti, con Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che dal prossimo 2 febbraio sarà possibile inviare le domande di accesso.
Ambito Soggettivo
Possono presentare le domande le imprese in difficoltà che abbiano avviato un confronto presso la Struttura per la crisi d’impresa del MISE, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni:
– essere titolari di marchi storici di interesse nazionale;
– essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250;
– detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.
La Struttura per la crisi d’impresa trasmette ad Invitalia l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.
Intervento del Fondo
Il Fondo Salvaguardia Imprese acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione.
Nello specifico, Invitalia, con le risorse del Fondo, effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:
– la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;
– l’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro;
– l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:

  1. investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);
  2. all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)
  3. Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento. 

INVITALIA in aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione può realizzare investimenti in quasi equity.
In tema di incentivi per il sostegno all’occupazione, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per cui viene garantita la stabilità occupazionale, purché si preveda il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro (art. 15 DM 29 ottobre 2020).
Presentazione delle domande
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2021.
La domanda, pena l’improcedibilità della stessa, dovrà essere:
– compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati in allegato al decreto;
– redatta in lingua italiana;
– firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente ovvero dell’impresa subentrante.
L’iter di presentazione prevede le seguenti fasi:
a) accesso alla procedura informatica;
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
d) caricamento della domanda firmata digitalmente;
e) caricamento degli allegati firmati digitalmente;
f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.
Il modulo di domanda, corredato degli allegati richiesti, dovrà essere inviato al Ministero all’indirizzo PEC dgiai.div06@pec.mise.gov.it con indicazione del codice identificativo.
La domanda di accesso al Fondo dovrà contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa, allegando l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.

GUIDE OPERATIVE

Crisi di impresa: chiarimenti dell’agenzia delle entrate sulla gestione delle proposte di transazione fiscale 
Con la circolare n. 34 del 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle nuove istruzioni agli Uffici in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti in riferimento ai procedimenti per la gestione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) e le indicazioni in ordine ai rapporti con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale, al fine di puntualizzare gli esiti delle interferenze che vengono a crearsi tra le azioni di questi ultimi e le attività istruttorie degli Uffici. 
A causa della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è stata rinviata al 1° settembre 2021.
In tale nuovo e complesso scenario, il ruolo principale deve essere svolto dai due interlocutori:

  1. da una parte l’Agenzia delle Entrate impegnata nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo, nell’esercizio della propria azione, un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica, al fine di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali;
  2. dall’altra parte gli imprenditori e i professionisti che sono coinvolti nella gestione di tali procedimenti, cui è richiesta una fattiva e leale cooperazione, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.

Ai fini della composizione della crisi d’impresa il debitore può far ricorso:
– all’accordo di ristrutturazione che costituisce uno strumento negoziale che permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità;
– al concordato preventivo che è una procedura concorsuale che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio).
 
Valutazione della proposta da parte dell’Ufficio
Nell’ambito della procedura di composizione della crisi d’impresa, diventa fondamentale il ruolo assegnato ai professionisti che devono attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo. Ruolo quindi divenuto determinante in quanto deputato a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano, che devono essere finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, sostanzialmente, al risanamento dell’impresa.
Essa deve ricomprendere le informazioni necessarie a far acquisire un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta.

Il giudizio di manifesta inattendibilità
Gli Uffici, tanto nel concordato preventivo quanto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dell’erario, ai fini della valutazione  della  proposta di transazione fiscale che viene formulata e dell’espressione del voto, o dell’assenso, che ne consegue, sono chiamati ad esaminare il requisito della maggior convenienza economica di tale proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
È, quindi, necessario confrontare l’importo che l’erario può percepire sulla base della proposta oggetto di esame con quello realizzabile, alternativamente, mediante la liquidazione giudiziale dell’impresa, tenendo conto dei valori degli asset aziendali e dell’ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa.
A tal fine è indispensabile che nel piano siano chiaramente quantificati, in termini monetari, gli esiti delle diverse linee di azione, che devono essere vagliate dall’attestatore, in modo da assicurarne la coerenza, la correttezza metodologica e, in definitiva, l’attendibilità.
Gli Uffici dovranno tener conto:

  1. degli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente e,
  2. nel caso di concordato preventivo, anche da quanto attestato e verificato dal Commissario Giudiziale.

Un parere contrario che disattendi le rispettive risultanze, può essere dato solo quando le stesse siano ritenute manifestamente non attendibili, ovvero non sostenibili, anche alla luce del contesto economico e competitivo di riferimento, nonché della situazione economico-patrimoniale dell’impresa.
In tal caso gli Uffici devono corredare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una puntuale motivazione. Ad esempio:

  1. una manifesta inattendibilità relativa alla determinazione del valore di realizzo dei beni immobili va motivata dagli Uffici ricorrendo a parametri pubblicamente disponibili, senza limitarsi all’utilizzo dei valori determinati dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ma integrando questi ultimi, per ipotesi, con le informazioni desumibili dai borsini immobiliari, ovvero con i valori di vendita presenti nei siti on-line delle agenzie immobiliari; 
  2. una manifesta inattendibilità concernente le variabili previsionali (come nel caso di ipotesi di crescita del fatturato palesemente incoerenti rispetto alla media dei trend storici) va motivata dagli Uffici richiamando anche eventuali studi settoriali predisposti dalle associazioni di categoria, ovvero da altri soggetti istituzionali impegnati nell’analisi del mercato di riferimento;
  3. una manifesta inattendibilità riguardante i dati che, per loro natura, non possono essere assunti in maniera puntuale (come il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa), va motivata dagli Uffici tenendo in considerazione che comunque gli stessi possono collocarsi in un intervallo di valori aventi un medesimo livello di attendibilità. 

 
La condotta del contribuente
Un altro aspetto su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti è rappresentato dalla rilevanza che deve essere attribuita alla condotta del contribuente. La stessa infatti non deve generalmente inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito, ma debba essere posta su un piano diverso rispetto a quest’ultima.
precedenti fiscali del contribuente, considerato che gli stessi sono ordinariamente oggetto di verifica nel corso delle attività di controllo formale e sostanziale, non sono generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta. Tuttavia, eventuali condotte riconducibili ad una sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali, pur non assumendo autonoma rilevanza dovranno rientrare nell’ambito della predetta valutazione con la finalità di garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa.
In particolare devono essere valutati attentamente i casi di frode ossia i casi di condotte caratterizzate dall’utilizzo di documentazione falsa da altri artifizi e raggiri, ovvero da operazioni in tutto o in parte simulate, che denotano l’assenza, da parte del contribuente, di collaborazione e trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 

Finanza esterna
Infine sarà importante, ai fini della valutazione del piano, anche la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell’imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell’accordo di ristrutturazione.
Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, e la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta di transazione fiscale.
 
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.